MACELLAZIONE DOMICILIARE DI SUINI ED OVICAPRINI - Comune di Sogliano al Rubicone (FC)

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MACELLAZIONE DOMICILIARE DI SUINI ED OVICAPRINI

 

Per effetto del D. Lgs. n. 27/2021, emanato al fine di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni di cui al Reg. U.E. 2017/625 che, in materia di vigilanza igienica delle carni, di fatto, ha sottratto all’Autorità Comunale la responsabilità di autorizzare i privati a macellare a domicilio, non è più necessaria l’emissione di Ordinanze Sindacali per l’avvio della campagna di macellazione, ma viene resa obbligatoria la comunicazione, al servizio veterinario competente per territorio, del luogo e della data di macellazione ad opera del privato/allevatore interessato, al fine di programmare, a campione, l’attività di sorveglianza relativamente al rispetto dei requisiti igienico sanitari, di benessere animale, nonché relativamente alla valutazione dell’adeguatezza delle competenze della persona formata.

La Comunicazione, di cui all’allegato 1, debitamente compilata in ogni sua parte, andrà indirizzata al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì/Cesena. 
Detta comunicazione, in caso di macellazione di suini, dovrà essere corredata anche dall’allegato 2, del pari, debitamente compilato.

 

Modalità/Istruzioni per la macellazione di suini ed ovicaprini

Nelle more delle emanazioni di specifiche linee guida regionali ed in continuità con le disposizioni emanate tradizionalmente, tanto a livello regionale (nota prot. n. 0039812-P del 11/11/20209, quanto a livello locale (singole Ordinanze Sindacali), si forniscono le istruzioni:

 

1) Sono consentite le macellazioni presso il domicilio dei privati ai fini dell’autoconsumo (nel rispetto delle norme in materia di protezione degli animali alla macellazione) degli animali della specie suina di qualsiasi età, ovina e caprina fino a 12 mesi di età.

2) Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare. La vendita o la cessione a qualsiasi titolo di tali carni o prodotti da queste ottenuti è considerata attività di commercializzazione in forma abusiva e, pertanto, sanzionata dalla normativa vigente.

3) A tutti coloro che abbiano allevato i propri animali per almeno 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita, è consentita la macellazione di un numero massimo di 4 capi suini nel periodo da novembre a marzo e di 6 capi ovicaprini nell’anno solare, per nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989, un insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo che vivono sotto lo stesso tetto.

4) Coloro che intendano macellare per uso domestico privato devono disporre di un luogo idoneo e sono tenuti a comunicarlo specificando cognome, nome, indirizzo, giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per la stessa al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. della Romagna di Forlì-Cesena che procederà all’effettuazione del controllo ufficiale, comprensivo della visita post mortem e, nel caso di suini, del prelievo del campione per la ricerca della trichinella. Per tale prestazione si applica la tariffa prevista dal tariffario regionale fino al 31/12/2021: per i suini, € 9,00 per ogni capo suino macellato, comprensiva di esame per la ricerca di trichinella, per gli ovicaprini, € 7,00 fino a due capi ed € 3,50 per ogni capo successivo, oltre ad € 4,50 a visita a titolo di rimborso forfettario per le spese di trasporto.

5) È facoltà di chi presenta la comunicazione indicare, anche tramite l’invio della dichiarazione di cui all’allegato 1), il nominativo della persona formata che procede alla macellazione che essendo incaricata di eseguire l’ispezione post mortem, è tenuta a comunicare prontamente al competente Servizio veterinario qualsiasi anomalia rilevata mettendo a disposizione del veterinario Ufficiale tutte le parti dell’animale macellato e ad impedire il consumo delle carni prima che il Veterinario Ufficiale le abbia ispezionate e giudicate idonee al consumo umano.

6) L’abbattimento deve avvenire ai sensi dell’art. 10 del Reg. 1099/2009, tenendo conto di quanto di seguito riportato:

6.1) durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili;

6.2) gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento mediante dispositivo a proiettile captivo penetrante;

6.3) l’abbattimento e le operazioni correlate devono essere effettuate da persone che abbiano un adeguato livello di competenza per l’esecuzione di dette operazioni, senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili;

6.4) sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:

- sospendere o sollevare animali coscienti;

- stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale;

6.5) è vietato:

- percuotere o dare calci agli animali;

- comprimere qualsiasi parte sensibile del corpo in modo da causare dolore o sofferenze evitabili;

-sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in maniera da causare loro dolori o sofferenze evitabili;

- torcere, schiacciare o spezzare le code degli animali o afferrare gli occhi di qualsiasi animale.

6.6) il dissanguamento deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento rapidamente e completamente, mediante recisione di entrambe le carotidi.

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